Il pignoramento irregolare di Agenzia delle Entrate Riscossioni va sospeso

Impugnabilità delle cartelle esattoriali

Ai fini della validità, la cartella di pagamento deve prevedere l’indicazione di un termine, di norma 60 giorni, entro il quale il debitore può provvedere al pagamento della somma intimata, fare ricorso direttamente all’ente creditore, il cosiddetto “ricorso in autotutela” o al Giudice e l’allegazione degli atti cui si riferisce (Cassazione sentenza n.1825/2010) con idonea motivazione dello stesso atto esattivo.

L’omissione di tali dati configura la violazione del diritto di difesa di cui agli artt. 24 Costituzione e Carta di Nizza, come a più riprese sancito dalla giurisprudenza di legittimità.
Si tratta di profili ai quali è opportuno prestare attenzione giacché, ove omessi, costituiscono un valido motivo per fare ricorso in opposizione alla cartella di Agenzia delle Entrate-Riscossioni (di seguito AdER), eccependone la nullità.
Ulteriori casi di opposizione alle cartelle di AdER  sono la prescrizione del credito, la tardività della notifica, la irritualità della notifica, e la omessa notifica dell’atto presupposto, ad esempio l’avviso di accertamento.

Laddove si decida di presentare un ricorso giurisdizionale, occorre individuare il Giudice competente per materia che, a seconda del tipo di debito, potrà spettare al Giudice di Pace per le opposizioni avverso sanzioni amministrative da proporre entro 30 giorni dalla notifica dell’intimazione; al Tribunale Ordinario, in ordine ai ricorsi in materia previdenziale o assistenziale, da proporre entro 40 giorni dal ricevimento della cartella, oppure alla Commissione Tributaria nell’ipotesi di debiti per imposte e tributi con un termine per ricorrere pari a 60 giorni.
In tali circostanze, trattandosi di opposizione alla cartella di AdER, si parla di “opposizione all’esecuzione”.


Come e quando prende avvio il pignoramento di AdER

Se il contribuente non ha ritenuto sussistere vizi sostanziali nella cartella esattoriale tali da giustificare l’opposizione agli atti esecutivi ma, al pari, non ha neppure provveduto a pagare la somma intimata ovvero chiederne la rateizzazione, sarà la stessa cartella di pagamento attestante il debito con AdER a costituire il titolo esecutivo idoneo affinché prenda avvio la fase dell’esecuzione forzata di cui all’art. 491 del codice di procedura civile.
Come avviene per qualsiasi pignoramento, anche nel caso di debiti AdER, ove all’intimazione di pagamento non faccia seguito l’opposizione o l’adempimento spontaneo da parte del debitore, si ha il pignoramento di AdER. 

In particolare, l’art.50 DPR 602/1973 impone al concessionario della riscossione di attendere un termine di almeno 60 giorni dalla notifica della cartella, ma se l’espropriazione non è iniziata entro un anno, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l’intimazione al pagamento entro cinque giorni.
Al pari di qualsivoglia pignoramento compiuto da un creditore privato, anche il pignoramento di AdER può avere ad oggetto beni mobili, beni immobili o crediti.
Ai sensi del codice di procedura civile, ed alla luce delle modifiche del d.p.r. 602/73, “Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione”. Ciò vuol dire che il pignoramento di AdER può seguire procedure diverse, a seconda della tipologia di beni aggrediti.
Si parla dunque di pignoramento mobiliare di AdER, quando vengono pignorati i beni mobili del debitore, di pignoramento immobiliare quando vengono pignorati beni immobili, come edifici o terreni e di pignoramento presso terzi quando vengono pignorati beni mobili che sono in possesso di terzi oppure i crediti che il debitore ha nei confronti di terzi, come ad esempio il pignoramento di AdER del conto corrente o dello stipendio.

In caso di notifica del pignoramento l’opposizione è ritenuta ammissibile anche per vizi formali dell’atto di pignoramento di AdER, mediante la procedura di opposizione all’esecuzione. 

Questo rappresenta una conquista in termini di diritto piuttosto recente per il debitore atteso che sino all’intervento della Corte Costituzionale con sentenza n. 114/2017, si escludeva la possibilità di fare opposizione nelle forme di opposizione al precetto e opposizione all’esecuzione per tutti quei debiti con AdER afferenti ad imposte e tributi.
Ad oggi, invece, avverso il pignoramento di AdER l’opposizione è ammissibile.

Rimane tuttavia inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi relativa alla regolarità formale ed alla notifica del titolo esecutivo.
L’art.57 al suo II comma prevede che ove sia proposta opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, “il Giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell’udienza, l’estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione”.


Quali beni non possono essere oggetto di pignoramenti mobiliari da AdER.

Seppur il debito AdER è privilegiato rispetto ad eventuali altri debiti che il cittadino può avere verso privati creditori, ad eccezione dei crediti alimentari che godono di priorità assoluta, anche i pignoramenti mobiliari AdER incontrano precisi limiti correlati alla salvaguardia della dignità umana ex art. 2 Cost..

Anche con riguardo al debito AdER trova applicazione la previsione di cui all’art. 514 c.p.c. in virtù del quale godono di impignorabilità assoluta gli oggetti sacri destinati all’esercizio della fede religiosa, l’anello nuziale, i vestiti e la biancheria, i letti, le sedie, i  tavoli, le posate e gli utensili da cucina, il frigorifero, la lavatrice, i combustibili necessari a coprire il fabbisogno di un mese, i libri, i computer e gli oggetti indispensabili all’attività di istruzione o lavoro del nucleo familiare. 

A seguito della riforma introdotta dalla legge n. 221/2015 sono assolutamente impignorabili anche gli animali domestici detenuti dal debitore per scopo di mera compagnia o affezione. Questi beni non possono essere oggetto di pignoramenti mobiliari di AdER.
Accanto all’elenco di beni mobili avvinti da impignorabilità assoluta, è prevista una elencazione di beni ai quali è riservata una impignorabilità relativa che si riferisce agli oggetti adibiti al servizio e alla coltivazione del fondo espropriabili solo in assenza di altri beni mobili da aggredire, nonché ai frutti raccolti o separati dal suolo espropriabili solo nelle ultime 6 settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione.
Infine, gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere possono essere oggetto dei pignoramenti mobiliari di AdER, ma nei limiti di un quinto quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito (art. 62 dpr 602/1973).
Nel caso in cui vengano pignorati i beni sopra elencati, la procedura sul pignoramento mobiliare consente al debitore esecutato di presentare opposizione al pignoramento mobiliare di AdER nella forma dell’opposizione all’esecuzione.

Infine, si precisa che non possono comunque costituire oggetto di pignoramenti mobiliari AdER e neppure di fermo amministrativo a seguito del decreto legge n.69/2013 

i veicoli del contribuente debitore strumentali all’esercizio della sua professione o attività lavorativa. 

In tal caso, tuttavia, grava sul debitore l’onere di dimostrare all’ente esattore la strumentalità del bene al proprio lavoro entro e non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento del preavviso di fermo amministrativo.

Tribunale della Famiglia: Persone, minori e famiglie.

 Giovedì 28 luglio 2022 èstato approvato lo schema di decreto attuativo della riforma del processo civile, ossia la nascita di un Tribunale Ad hoc, che sarà competente in materia di persone, minorenni e famiglie, materie attualmente ripartite tra Tribunale ordinario, Giudice Tutelare e Tribunale per i minorenni.

Una modifica di grande portata, che comporta necessariamente anche una nuova organizzazione per regolamentare l’intervento dei servizi socio assistenziali nelle situazioni in cui siano coinvolti dei minori.

Rivista anche la disciplina dei consulenti, soprattutto per quanto riguarda le cause d’incompatibilità con la carica, il regime d’incompatibilità dei Giudici Onorari e il regime del divieto di affidare il minore a certe categorie di persone.

Si punta altresì a fornire personale agli uffici giudiziari attraverso l’assegnazione di nuovi magistrati ordinari e onorari e personale amministrativo anche in virtù della nuova articolazione del Tribunale in sezioni distrettuali, istituite presso ciascuna Corte d’Appello, e in sezioni circondariali, presso ogni sede di Tribunale ordinario, con diverse competenze.

Detto tribunale sarà diretto da un Presidente e ad esso saranno addetti più Giudici dotati di competenze specifiche nelle materie attribuite al Tribunale al quale saranno affidate le seguenti funzioni:

  • giurisdizione di primo e secondo grado in materia civile nei provvedimenti che riguardano lo stato, la capacità delle persone, la famiglia, l’unione civile, le convivenze, i minori;
  • giurisdizione di primo grado in materia penale e in materia di sorveglianza;
  • Giudice Tutelare;
  • le altre funzioni deferite dalla legge nei modi stabiliti ad eccezione della competenza in materia di cittadinanza, immigrazione e riconoscimento della protezione internazionale.

Le persone, i minori e la famiglia avranno quindi un solo Tribunale di riferimento e,  

ad essere unico, sarà anche il rito, un modello che si ispira a criteri di rapidità ed efficacia, attraverso l’abbreviazione dei termini processuali e la previsione di un ricorso che deve essere improntato a criteri di chiarezza e sinteticità. 

Tale rito non sarà applicato ai procedimenti per la dichiarazione di adottabilità, a quelli di adozione di minori e in materia di immigrazione. 

La competenza territoriale è stabilita in base alla residenza del minore, la cui tutela rappresenta uno degli elementi centrali del rito, così come la valorizzazione del suo ascolto all’interno del procedimento.

Rito unico anche per quanto riguarda le cause di separazione e di divorzio su domanda congiunta e affidamento dei minori nati fuori dal matrimonio.

Il rito si caratterizza anche per la tutela rafforzata nei confronti dei minori in contesti di violenza e in presenza di comportamenti di un genitore finalizzati a ostacolare il rapporto dei figli con l’altro, con la previsione di adeguate misure di protezione.

Il decreto di attuazione ha definito, in relazione al rito unico, l’ambito di applicazione, la composizione dell’organo giudicante, i poteri del giudice, del pubblico ministero, le modalità di ascolto del minore, le procedure di nomina del tutore e del curatore per il minore, la mediazione familiare, la forma della domanda, lo svolgimento del procedimento (compresa l’adozione di provvedimenti indifferibili), la fase delle impugnazioni, la nomina di consulenti ed esperti, l’intervento dei servizi sociali e disposizioni speciali da applicare in caso di violenza domestica o di genere.

Per l’operatività di questo nuovo sistema è stata fissata una fase transitoria fino al 31 dicembre 2024, data entro la quale il Governo deve adottare le necessarie norme di coordinamento per trattare in modo rapido i processi pendenti.

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Sovraindebitamento e Nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza

La Legge n.3/2012, cosiddetta “Legge salvasuicidi” ha introdotto degli importanti strumenti per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento dei soggetti che non possono essere sottoposti alle procedure concorsuali.

Le procedure rappresentate nella legge hanno costituito un fondamentale sostegno per tutti i consumatori in difficoltà economica, ossia tutti i soggetti che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale.

Al consumatore è altresì dedicata la Sezione II, Capo II, Titolo IV del Codice della Crisi e dell’insolvenza, entrato in vigore dal 15 luglio 2022, che si occupa delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e che, dall’art. 67 all’art. 73, disciplina 

la procedura di ristrutturazione dedicata specificatamente al consumatore. 

Per accedere ai rimedi della Legge n. 3/2012, il consumatore deve trovarsi in uno stato di sovraindebitamento, ovverosia, in base a quanto stabilito dall’articolo 6, in una “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente“.

La Legge 3 del 2012 prevede due procedure delle quali i consumatori possono avvalersi per la composizione della crisi da sovraindebitamento:

  • la procedura di composizione della crisi, disciplinata dagli articoli 10, 11 e 12;
  • il piano del consumatore, disciplinato dagli articoli 12-bis e 12-ter che, come si evince dalla stessa denominazione, è riservato esclusivamente ai consumatori.

Il Codice della Crisi e dell’insolvenza, dopo diversi slittamenti di date, è entrato in vigore dal 15 luglio 2022 e riguardo i consumatori dedica gli artt. 67 e ss, che contengono la disciplina della procedura di ristrutturazione dei debiti, che consiste nella possibilità da parte del consumatore sovraindebitato di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti con l’ausilio dell’Organismo di Composizione della Crisi.

Il procedimento si svolge davanti al Tribunale in composizione monocratica e prevede la formulazione di una domanda che deve essere presentata al Giudice mediante un Organismo di Composizione corredata da una dettagliata relazione dell’Organismo.

Qualora il Giudice ritienga che la proposta e il piano siano ammissibili, ne dispone con decreto la pubblicazione in un’area apposita del sito del Tribunale o del Ministero della Giustizia e dispone altresì che l’organismo di composizione provveda alla sua comunicazione entro 30 giorni a tutti i creditori.

Nel termine di 20 giorni dalla ricezione della comunicazione i creditori possono presentare osservazioni al piano via PEC all’Organismo di Composizione della Crisi e, risolte le eventuali contestazioni, il Giudice omologa il piano con sentenza e chiude la procedura; una volta omologato, spetta al debitore darvi esecuzione sotto la vigilanza dell’OCC.

Conclusa l’esecuzione del piano, l’Organismo di Composizione della Crisi, sentito il debitore, presenta una relazione finale al Giudice che può:

  • ïautorizzare il pagamento, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito;
  • ïindicare gli atti necessari da compiere in caso contrario.

In caso di diniego dell’omologazione, che può essere anche revocata ai sensi dell’art. 72 e comportare la conversione nella liquidazione controllata, il Giudice provvede con decreto e il debitore può chiedere l’apertura della procedura di liquidazione, alla quale provvede lo stesso Giudice.

La procedura è pienamente risolutiva della situazione di incapienza ma è preclusa al consumatore che è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, che ha già beneficiato della esdebitazione per due volte o che ha determinato la situazione di sovraindebitamento per colpa grave, malafede o frode.

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