Sovraindebitamento e Nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza

La Legge n.3/2012, cosiddetta “Legge salvasuicidi” ha introdotto degli importanti strumenti per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento dei soggetti che non possono essere sottoposti alle procedure concorsuali.

Le procedure rappresentate nella legge hanno costituito un fondamentale sostegno per tutti i consumatori in difficoltà economica, ossia tutti i soggetti che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale.

Al consumatore è altresì dedicata la Sezione II, Capo II, Titolo IV del Codice della Crisi e dell’insolvenza, entrato in vigore dal 15 luglio 2022, che si occupa delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e che, dall’art. 67 all’art. 73, disciplina 

la procedura di ristrutturazione dedicata specificatamente al consumatore. 

Per accedere ai rimedi della Legge n. 3/2012, il consumatore deve trovarsi in uno stato di sovraindebitamento, ovverosia, in base a quanto stabilito dall’articolo 6, in una “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente“.

La Legge 3 del 2012 prevede due procedure delle quali i consumatori possono avvalersi per la composizione della crisi da sovraindebitamento:

  • la procedura di composizione della crisi, disciplinata dagli articoli 10, 11 e 12;
  • il piano del consumatore, disciplinato dagli articoli 12-bis e 12-ter che, come si evince dalla stessa denominazione, è riservato esclusivamente ai consumatori.

Il Codice della Crisi e dell’insolvenza, dopo diversi slittamenti di date, è entrato in vigore dal 15 luglio 2022 e riguardo i consumatori dedica gli artt. 67 e ss, che contengono la disciplina della procedura di ristrutturazione dei debiti, che consiste nella possibilità da parte del consumatore sovraindebitato di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti con l’ausilio dell’Organismo di Composizione della Crisi.

Il procedimento si svolge davanti al Tribunale in composizione monocratica e prevede la formulazione di una domanda che deve essere presentata al Giudice mediante un Organismo di Composizione corredata da una dettagliata relazione dell’Organismo.

Qualora il Giudice ritienga che la proposta e il piano siano ammissibili, ne dispone con decreto la pubblicazione in un’area apposita del sito del Tribunale o del Ministero della Giustizia e dispone altresì che l’organismo di composizione provveda alla sua comunicazione entro 30 giorni a tutti i creditori.

Nel termine di 20 giorni dalla ricezione della comunicazione i creditori possono presentare osservazioni al piano via PEC all’Organismo di Composizione della Crisi e, risolte le eventuali contestazioni, il Giudice omologa il piano con sentenza e chiude la procedura; una volta omologato, spetta al debitore darvi esecuzione sotto la vigilanza dell’OCC.

Conclusa l’esecuzione del piano, l’Organismo di Composizione della Crisi, sentito il debitore, presenta una relazione finale al Giudice che può:

  • ïautorizzare il pagamento, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito;
  • ïindicare gli atti necessari da compiere in caso contrario.

In caso di diniego dell’omologazione, che può essere anche revocata ai sensi dell’art. 72 e comportare la conversione nella liquidazione controllata, il Giudice provvede con decreto e il debitore può chiedere l’apertura della procedura di liquidazione, alla quale provvede lo stesso Giudice.

La procedura è pienamente risolutiva della situazione di incapienza ma è preclusa al consumatore che è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, che ha già beneficiato della esdebitazione per due volte o che ha determinato la situazione di sovraindebitamento per colpa grave, malafede o frode.

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