Tribunale della Famiglia: Persone, minori e famiglie.

 Giovedì 28 luglio 2022 èstato approvato lo schema di decreto attuativo della riforma del processo civile, ossia la nascita di un Tribunale Ad hoc, che sarà competente in materia di persone, minorenni e famiglie, materie attualmente ripartite tra Tribunale ordinario, Giudice Tutelare e Tribunale per i minorenni.

Una modifica di grande portata, che comporta necessariamente anche una nuova organizzazione per regolamentare l’intervento dei servizi socio assistenziali nelle situazioni in cui siano coinvolti dei minori.

Rivista anche la disciplina dei consulenti, soprattutto per quanto riguarda le cause d’incompatibilità con la carica, il regime d’incompatibilità dei Giudici Onorari e il regime del divieto di affidare il minore a certe categorie di persone.

Si punta altresì a fornire personale agli uffici giudiziari attraverso l’assegnazione di nuovi magistrati ordinari e onorari e personale amministrativo anche in virtù della nuova articolazione del Tribunale in sezioni distrettuali, istituite presso ciascuna Corte d’Appello, e in sezioni circondariali, presso ogni sede di Tribunale ordinario, con diverse competenze.

Detto tribunale sarà diretto da un Presidente e ad esso saranno addetti più Giudici dotati di competenze specifiche nelle materie attribuite al Tribunale al quale saranno affidate le seguenti funzioni:

  • giurisdizione di primo e secondo grado in materia civile nei provvedimenti che riguardano lo stato, la capacità delle persone, la famiglia, l’unione civile, le convivenze, i minori;
  • giurisdizione di primo grado in materia penale e in materia di sorveglianza;
  • Giudice Tutelare;
  • le altre funzioni deferite dalla legge nei modi stabiliti ad eccezione della competenza in materia di cittadinanza, immigrazione e riconoscimento della protezione internazionale.

Le persone, i minori e la famiglia avranno quindi un solo Tribunale di riferimento e,  

ad essere unico, sarà anche il rito, un modello che si ispira a criteri di rapidità ed efficacia, attraverso l’abbreviazione dei termini processuali e la previsione di un ricorso che deve essere improntato a criteri di chiarezza e sinteticità. 

Tale rito non sarà applicato ai procedimenti per la dichiarazione di adottabilità, a quelli di adozione di minori e in materia di immigrazione. 

La competenza territoriale è stabilita in base alla residenza del minore, la cui tutela rappresenta uno degli elementi centrali del rito, così come la valorizzazione del suo ascolto all’interno del procedimento.

Rito unico anche per quanto riguarda le cause di separazione e di divorzio su domanda congiunta e affidamento dei minori nati fuori dal matrimonio.

Il rito si caratterizza anche per la tutela rafforzata nei confronti dei minori in contesti di violenza e in presenza di comportamenti di un genitore finalizzati a ostacolare il rapporto dei figli con l’altro, con la previsione di adeguate misure di protezione.

Il decreto di attuazione ha definito, in relazione al rito unico, l’ambito di applicazione, la composizione dell’organo giudicante, i poteri del giudice, del pubblico ministero, le modalità di ascolto del minore, le procedure di nomina del tutore e del curatore per il minore, la mediazione familiare, la forma della domanda, lo svolgimento del procedimento (compresa l’adozione di provvedimenti indifferibili), la fase delle impugnazioni, la nomina di consulenti ed esperti, l’intervento dei servizi sociali e disposizioni speciali da applicare in caso di violenza domestica o di genere.

Per l’operatività di questo nuovo sistema è stata fissata una fase transitoria fino al 31 dicembre 2024, data entro la quale il Governo deve adottare le necessarie norme di coordinamento per trattare in modo rapido i processi pendenti.

Per maggiori informazioni, contattaci!

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